Le aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie ed i dati occorrenti per l'applicazione della presente legge. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 15 per il ritardato versamento dei contributi, in caso di ritardo nell'invio degli elenchi di contribuzione di cui al precedente articolo 19, le aziende sono tenute al pagamento di una penale di lire 1000 per ciascun dipendente da iscrivere negli elenchi stessi e per ogni mese di ritardo o frazione di mese. La penale non puo' comunque essere inferiore a lire 50.000. In caso di ritardo nella trasmissione dei dati di cui all'ultimo comma del precedente articolo 20 la penale a carico delle aziende e' di lire 1000 per ciascun nominativo a cui si riferisce il ritardo e per ciascun mese o frazione di mese. La penale non puo' comunque essere inferiore a lire 50.000.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art51 · fonte del testo

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