Art. 21 — Comitato nazionale per la valutazione della ricerca

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Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i quali dieci componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca nel rispetto del principio della parita' di genere e gli altri cinque sono designati, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal presidente dell'European Research Council e dal presidente dell'European Science Foundation. Il Comitato e' regolarmente costituito con almeno dieci componenti. Il CNVR, in particolare:

  • a)indica i criteri generali per le attivita' di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali cui l'Italia e' parte;
  • b)nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20;
  • c)provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
  • d)definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
  • e)predispone rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR e' di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'universita' e della ricerca.

Testo in vigore dal 1 giugno 2021 al 31 luglio 2021

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2021 al 1 giugno 2021. 399 parole tolte, 250 parole aggiunte in 6 capoversi.

Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tolto: tra pari previste dall'articolo 20, e' istituito il Comitato nazionale tolto: dei garanti per la ricerca (CNGR aggiunto: per la valutazione della ricerca (CNVR). Il tolto: CNGR aggiunto: CNVR e' composto da tolto: sette aggiunto: quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, aggiunto: nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i quali tolto: almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non piu' di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, e' composto da cinque membri di alta qualificazione, aggiunto: dieci componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca nel rispetto del principio della parita' di genere e gli altri cinque sono designati, uno tolto: ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) aggiunto: dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal presidente dell'European Research Counciltolto: , aggiunto: e dal presidente dell'European Science Foundation. Il tolto: CNGR indica aggiunto: Comitato e' regolarmente costituito con almeno dieci componenti. Il CNVR, in particolare:

aggiunto: a) indica i criteri generali per le attivita' di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, aggiunto: nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da tolto: organismi aggiunto: organizzazioni internazionali cui l'Italia tolto: aderisce in virtu' di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte aggiunto: e' parte;

aggiunto: b) nomina i componenti dei comitati di tolto: selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina le attivita' dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del aggiunto: valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro tolto: dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tolto: 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche' alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR puo' provvedere all'espletamento aggiunto: di cui all'articolo 20;

aggiunto: c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca tolto: attivati da enti aggiunto: di altri enti, pubblici o privatitolto: . Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attivita' contemplate dal presente comma. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. Il CNGRaggiunto: , previo accordo o convenzione con essi;

aggiunto: d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;

aggiunto: e) predispone rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno … componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. tolto: I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di eta'. Se uno dei componenti cessa dalla carica aggiunto: L'incarico di componente del CNVR e' di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il tolto: predetto componente e' scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1, purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le modalita' di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e due componenti che durano in carica quattro anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR aggiunto: compenso dei componenti del Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'universita' e della ricerca.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art21 · fonte del testo

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