Art. 21-bis — Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca
Articolo abrogato dal d.l. 22 aprile 2023, n. 44.
Abrogato dal 23 aprile 2023
Articolo abrogato dal d.l. 22 aprile 2023, n. 44.
Abrogato dal 23 aprile 2023
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2 versioni dal 2022
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 2022 al 23 aprile 2023. 247 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Al fine di promuovere il coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita', degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonche' agli obiettivi di politica economica di crescita della produttivita' e della competitivita' del Paese, e' istituita, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata 'Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca'. 2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni:
tolto: a) valuta l'impatto dell'attivita' di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attivita' dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicita', l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonche' di attrarre finanziamenti del settore privato;
tolto: b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b);
tolto: c) coadiuva il Comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21;
tolto: d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essiaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 APRILE 2023, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art21bis · fonte del testo
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