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I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari. Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo e' destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a 40 anni. Le attivita' del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo in vigore dal 12 agosto 2012 al 1 giugno 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2012 al 12 agosto 2012. 203 parole tolte, 69 parole aggiunte.

tolto: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca,aggiunto: I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico tolto: delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del aggiunto: del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologicatolto: , di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tolto: ferma restando la possibilita' di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Una percentuale del aggiunto: sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari. Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo tolto: per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata a aggiunto: e' destinata ad interventi in favore di aggiunto: giovani ricercatori di eta' inferiore a 40 annitolto: , secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza»aggiunto: . Le attivita' del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art20 · fonte del testo

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