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Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilita' di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. ((Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di ricercatori di eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.)) All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».

Testo in vigore dal 7 aprile 2012 al 12 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2011 al 7 aprile 2012. 63 parole tolte, 45 parole aggiunte.

… alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. tolto: Restano ferme le norme aggiunto: Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1tolto: , commi 814 e 815, aggiunto: comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tolto: e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresi' fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli gia' previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalita' aggiunto: e' destinata a interventi in favore di ricercatori di eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art20 · fonte del testo

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