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Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

Testo in vigore dal 9 agosto 1988 al 26 luglio 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-08-03;327~art15 · fonte del testo

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