Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1963 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute

negli artt. 12, terzo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, e 2,

secondo comma, della legge 1 maggio 1955, n. 368, in materia di

locazioni e sublocazioni di immobili urbani, promosso con ordinanza

emessa il 20 febbraio 1962 dal Pretore di Palma di Montechiaro nel

procedimento civile vertente tra Vecchio Giuseppa e Lumia Calogero,

iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di una causa di sfratto per morosità pendente davanti al

Pretore di Palma di Montechiaro, e vertente tra i signori Giuseppa

Vecchio e Calogero Lumia, veniva sollevata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12, terzo comma, della legge 23 maggio

1950, n. 253, e 2, secondo comma, della legge 1 maggio 1955, n. 368,

contenenti norme sulla disciplina delle locazioni di immobili, perché

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il Pretore, con ordinanza del 20 febbraio 1962, rimetteva gli atti

alla Corte costituzionale, rilevando che il contrasto con l'art. 3 si

manifesterebbe sotto un duplice aspetto.

Ai locatori di immobili urbani soggetti alla proroga legale non

sarebbe garantito il godimento degli stessi diritti, in quanto fra

locatori in eguali condizioni, alcuni hanno diritto, in base alle due

leggi citate, ad aumenti di pigione in ragione del 50 e del 20 per

cento; altri, per limitazioni che non sono di ordine oggettivo, hanno

invece diritto ad un aumento in misura ridotta.

Gli aumenti dei canoni di locazione in misura ridotta, che, per

ragioni di ordine sociale il legislatore ha creduto di accordare a

determinati conduttori, graverebbero soltanto sui rispettivi locatori,

senza alcun rapporto comparativo tra le condizioni economiche del

conduttore e quelle del locatore. Di guisa che il locatore che versi in

condizioni economiche disagiate e che abbia notevole carico di famiglia

ha diritto agli stessi aumenti cui hanno diritto i locatori di

condizione agiata, e deve essere ulteriormente sacrificato, ottenendo

l'aumento di pigione ridotto, rispettivamente, al 30 ed al 10 per

cento, se a sua volta il conduttore versi anch'esso in disagiate

condizioni.

Vero è che il legislatore può e deve essere sollecito verso i

meno abbienti, ma a condizione che al favore per costoro corrisponda un

onere che si attui nei confronti di tutti, con il concorso di tutti ed

in proporzione alla capacità economica di ciascuno e non implichi,

viceversa, una restrizione posta solo a danno di alcuni, ancorché di

capacità economica inferiore.

L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 3 marzo 1962 e comunicata ai Presidenti delle due Camere

del Parlamento il 26 febbraio dello stesso anno; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica il successivo 14 aprile.

Nel giudizio davanti alla Corte le parti private non si sono

costituite.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato come per legge.

Nell'atto di intervento e nella successiva memoria, depositati

rispettivamente il 23 marzo 1962 e il 10 gennaio 1963, l'Avvocatura

dello Stato osserva preliminarmente che l'ordinanza di rinvio ha posto

la questione di costituzionalità nei confronti sia della legge del

1950 che di quella del 1955, senza specificare se il concreto rapporto

dedotto nel giudizio di merito sia, in effetti, soggetto

all'applicazione di entrambe le leggi, dato che esse, pur derivando, in

linea storica e concettuale, l'una dall'altra, hanno avuto un diverso

campo di applicazione temporale.

Nel merito, l'Avvocatura ritiene che la questione sia infondata.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio

sancito nell'art. 3 della Costituzione mira ad assicurare a ciascuno

eguale trattamento quando siano "ragionevolmente" ritenute eguali le

condizioni soggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono,

mentre il legislatore può disporre trattamenti differenziati per

situazioni che, nella discrezionalità delle sue valutazioni, esso

ritenga diverse. La disciplina vincolistica delle locazioni, attraverso

i due criteri del blocco degli affitti o degli aumenti legali delle

pigioni, deriva proprio da una serie di valutazioni tipicamente

discrezionali del legislatore circa la diversità delle posizioni delle

due categorie interessate e del conseguente diverso trattamento, fatto

ad esse dal legislatore in via del tutto straordinaria ed in attesa di

una graduale normalizzazione della situazione.

Nella specie, il carattere straordinario della disciplina dettata

dalla legge del 1950 emerge dai lavori parlamentari, nella quale sede

si ritenne di attenuare il sacrificio imposto alla proprietà privata

con il blocco delle pigioni per esigenze di pubblico generale

interesse, disponendo un graduale aumento delle pigioni stesse.

Tuttavia la stessa legge del 1950 ha temperato le conseguenze della

regola dell'aumento legale nella misura del 50 per cento, prevedendo

delle eccezioni di carattere oggettivo costituite dagli appartamenti di

lusso (per i quali concede degli aumenti supplementari) e dalle

abitazioni di infimo ordine (nei confronti delle quali non consente

alcun aumento); nonché con alcune eccezioni di carattere soggettivo,

quali, ad esempio, le disagiate condizioni economiche del conduttore.

La successiva legge del 1955 ha sostanzialmente seguito gli stessi

criteri, e con una nuova norma, quella dell'art. 3, ha regolato il caso

del conduttore che si trovi in una situazione più vantaggiosa rispetto

al locatore nel singolo concreto rapporto di locazione, dettando norme

intese appunto ad eliminare le conseguenze di una situazione che

potrebbe apparire iniqua ed a raggiungere un equo contemperamento degli

opposti interessi delle due categorie interessate, quella dei

conduttori e quella dei locatori. Considerato in diritto :

Dall'ordinanza di rimessione si rileva che il Pretore ha ritenuto

rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità

costituzionale sia dell'art. 12, terzo comma, della legge 23 maggio

1950, n. 253, sia dell'art. 2, secondo comma, della legge 1 maggio

1955, n. 368. Il giudizio della Corte deve, pertanto, avere per oggetto

entrambe le disposizioni.

Per quanto notevolmente attenuate per effetto della seconda legge,

le denunziate disparità di trattamento ai danni di alcune categorie di

locatori non possono essere negate. Esse, tuttavia, non importano una

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante nel ritenere

che non sussiste contrasto con il principio di eguaglianza tutte le

volte che le disparità siano determinate da situazioni particolari di

fronte alle quali il legislatore abbia ragionevolmente ritenuto di

dover predisporre particolari discipline, purché resti fermo il

rispetto dei canoni inderogabili posti nel primo comma dell'art. 3 e

resti esclusa la creazione di privilegi a favore o contro individui o

gruppi.

Nella specie, il legislatore doveva regolare il passaggio dal

regime vincolistico a quello libero nei contratti di locazione. Questo

passaggio non poteva non essere graduale e non poteva non essere

accompagnato da temperamenti che tenessero conto delle situazioni più

meritevoli di considerazione dal punto di vista sociale, se si voleva

raggiungere lo scopo di prevenire nella massima misura possibile

turbamenti in un campo in cui i con trasti fra i gravi interessi, non

soltanto di carattere economico, collegati al godimento degli immobili

urbani, potevano creare o aggravare situazioni pericolose per la pace

pubblica e privata.

A tal fine, furono disposte delle attenuazioni a favore di alcune

categorie di inquilini economicamente più deboli, la cui

identificazione fu disciplinata con norme di carattere generale ed

astratto.

La gradualità nella disciplina del passaggio da un regime

all'altro è stata accentuata con la successiva legge n. 368 del 1955 e

specialmente con l'art. 3, che prevede la possibilità di incrementi a

favore del locatore qualora per le condizioni economiche del conduttore

o quando in relazione al rapporto comparativo tra le condizioni

economiche del locatore e quelle del conduttore o al profitto che

quest'ultimo trae dall'immobile locato, il contratto, col solo aumento

generale, risulti ingiustamente gravoso a danno del locatore.

Le esposte considerazioni sono sufficienti a far ritenere che con

le norme denunziate non è stato violato il principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità delle norme

contenute negli artt. 12, terzo comma, della legge 23 maggio 1950, n.

253, e 2, secondo comma, della legge 1 maggio 1955, n. 368, in materia

di locazioni e sublocazioni di immobili urbani, in riferimento all'art.

3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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