I mutui concessi dagli Istituti di previdenza a Comuni e Province, in mancanza delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni, possono essere garantiti con delegazioni su tributi comunali o provinciali esigibili con le norme e i privilegi delle imposte dirette, nel limite dei quattro quinti dell'introito netto medio dell'ultimo triennio, escluse le eventuali supercontribuzioni. Alla riscossione delle annualita' garantite con le delegazioni di cui sopra sono estesi le norme ed i privilegi delle imposte dirette.

Testo vigente dal 23 luglio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari