L'erogazione dei prestiti garantiti con delegazioni, sempre che non siano assistiti da contributo statale o regionale puo' essere effettuata - anche se si tratti di mutui destinati ad esecuzione di opere - anticipatamente e per l'intero ammontare della somma mutuata su richiesta dell'Ente mutuatario e previo nulla osta del prefetto, il quale vigilera' affinche' la somma mutuata raggiunga lo scopo per il quale il prestito e' stato concesso. Ai prestiti diversamente garantiti, sempre che non siano assistiti dal contributo statale o regionale, la norma di cui al precedente comma e' applicabile quando l'anticipata erogazione non pregiudica le garanzie.

Testo vigente dal 23 luglio 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855~art11 · fonte del testo

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