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Lavoro
Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro
Legge 13 giugno 1962, n. 855
- Aggiornato al
- 10 settembre 1991
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, e' sostituito come appresso…
- Art. 2Il direttore generale degli Istituti di previdenza delibera: a) sul la rinuncia…
- Art. 3L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione e' consentito, sempreche' siano stati…
- Art. 4L'acquisto di fabbricati su progetto e' consentito solo nel caso di immobili, il cui…
- Art. 5Le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono…
- Art. 6Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 24 maggio 1952, n…
- Art. 7Le tasse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica…
- Art. 8I mutui concessi dagli Istituti di previdenza a Comuni e Province, in mancanza delle…
- Art. 9Per contrarre i mutui e' sufficiente che i Comuni e le Province producano - oltre l'atto…
- Art. 10Gli atti di delega da rilasciarsi a garanzia dei mutui dovranno contenere l'attestazione…
- Art. 11L'erogazione dei prestiti garantiti con delegazioni, sempre che non siano assistiti da…
- Art. 12Per il recupero, a carico degli Enti mutuatari, delle somme a qualsiasi titolo dovute…
- Art. 13Il direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' con proprio…
- Art. 14La Direzione generale degli Istituti di previdenza e' autorizzata a dichiarare, con…
- Art. 15Per i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale nonche' di riscatto per…
- Art. 16Per quanto concerne la redazione degli atti, le iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie e…
