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Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attivita' aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, e' corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione nella misura e con le modalita' di cui agli articoli seguenti. Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, sono stati versati o sono dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dodici contributi mensili o cinquantadue settimanali per lavoro prestato in settori di attivita' non agricola e che abbiano diritto all'indennita' giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni. Hanno inoltre diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, sono stati versati o sono dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno sei contributi mensili o ventisei settimanali per lavoro prestato nel settore dell'edilizia.

Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 11 agosto 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art9 · fonte del testo

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