Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1975 al 1 gennaio 2016. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'integrazione salariale e' disposta da una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia. La sede provinciale dell'INPS, competente per territorio, cura l'attuazione del provvedimento. Per ciascun componente della commissione provinciale puo' essere nominato un supplente. Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai componenti le commissioni provinciali di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art3 · fonte del testo
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