Art. 6 — Opere di urbanizzazione Rimborso allo Stato della spesa

I comuni, nei quali vengono realizzate a cura degli enti costruttori di abitazioni popolari ed economiche le opere di urbanizzazione di cui all'articolo precedente, debbono rimborsare allo Stato la spesa sostenuta dall'ente quale risulta dal certificato di collaudo dei lavori eseguiti. Il recupero di detta spesa sara' effettuato in 30 rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui e' stato redatto il verbale di collaudo.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;422~art6 · fonte del testo

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