Il mezzadro puo' eseguire, anche se il concedente si opponga, innovazioni dell'ordinamento produttivo, quando il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilita' per la produzione e proporzionate all'equilibrio economico dell'azienda ed allo sviluppo economico della zona. Al mezzadro che esegue tali innovazioni possono essere concessi i contributi e le altre agevolazioni statali previste dalle leggi in vigore. Il mezzadro ha diritto ad una indennita' corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per eseguire le innovazioni di cui al primo comma, detratti gli eventuali contributi pubblici. Il pagamento dell'indennita' deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni.

Testo vigente dal 22 settembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-09-15;756~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari