Art. 2 — Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
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4 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1997 al 24 aprile 1999. 384 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 e' subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e' efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed e' rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilita' delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e' efficace nell'ambito del territorio della regione ed e' rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonche' dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e' efficace nell'ambito del territorio della regione, abilita anche alla vendita a domicilio di consumatori ed e' rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 3, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo. L'autorizzazione prevista dal presente articolo e' rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a societa' di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio. 7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono a cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilita' delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del piu' alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fieraaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-03-28;112~art2 · fonte del testo
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