Art. 7 — Finanziamento delle borse

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1998 al 1 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia delle universita', il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede a ripartire tra le universita' l'apposito stanziamento di bilancio, per la parte non destinata alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca in relazione a quanto previsto dall'articolo 3. 1 Le universita' possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. Il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, ripartisce in distinti capitoli, su parere del senato accademico, i fondi da destinare annualmente alle diverse borse di studio di cui all'articolo 1. 1 Il senato accademico, tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio per ciascuno degli interventi di cui al comma 3, determina il numero e l'ammontare delle borse di studio, sentiti gli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche interessate. 1 Le universita' devono comunque destinare una quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, per le attivita' di perfezionamento all'estero. 1 Per il conferimento delle borse di studio per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato, anche all'estero, le universita' possono utilizzare, nei limiti del 10 per cento, le risorse finanziarie ad esse assegnate per il finanziamento della ricerca universitaria di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 luglio 1998, n. 210

1

La L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente articolo, ad eccezione del comma 2, "a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2."

Testo in vigore dal 21 luglio 1998 al 1 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1989 al 21 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 luglio 1998, n. 210

    La L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente articolo, ad eccezione del comma 2, "a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;398~art7 · fonte del testo

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