L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e' sostituito dal seguente: "L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso ed e' determinato in relazione al tipo degli apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime. I premi corrispondenti sono fissati dall'allegata tabella e vanno applicati a decorrere dal 1 gennaio 1967; essi sono suscettibili di modifica ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione. Con la stessa decorrenza e' dovuta altresi' un'addizionale temporanea sui premi di cui all'allegata tabella, nella misura del cinquanta per cento dei premi stessi, destinata a fronteggiare gli oneri finanziari sostenuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le prestazioni corrisposte a tutto il 31 dicembre 1966. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', sara' stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota addizionale anzidetta in corrispondenza dell'avvenuta copertura degli oneri di cui trattasi".

Testo vigente dal 16 febbraio 1968

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 100/1991

    Questione infondata
    2 marzo 1991

    Oggetto della tutela assicurativa disposta dalla legge n. 93 del 1958 non è la pericolosità dell'attività considerata, concretamente misurabile secondo un certo grado di probabilità statistica, bensì l'attività per se stessa, in quanto connotata dall'impiego di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive che richiedono l'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Di conseguenza, non essendo l'esistenza del rischio un elemento della fattispecie assicurativa e restando perciò esclusa l'applicabilità dell'art. 1895 cod. civ., non si può al riguardo parlare di "presunzione assoluta di rischio" (neppure nel senso in cui a tale concetto ha fatto richiamo la recente giurisprudenza in materia della Corte di cassazione) e dunque l'inammissibilità della prova contraria su questo punto non configura un limite del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251).

    Art. 5 Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive · Art. 1 Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive · Art. 12 Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;47~art1 · fonte del testo

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