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La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' composta: dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante; dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante; da due rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici; da un rappresentante degli affittuari conduttori; da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti. I componenti della commissione sono nominati dal prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La commissione e' presieduta dal prefetto o da un vice prefetto da lui delegato. Il prefetto puo' delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Testo in vigore dal 9 marzo 1971 al 11 gennaio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 80/1964

    Questione infondata
    12 novembre 1964

    Le "tabelle", compilate dalla Commissioni tecniche provinciali, contenenti i limiti minimi e massimi dei canoni di affitto dei fondi rustici, hanno la natura di atti normativi e non quella di atti giurisdizionali. Non implicando, pertanto la compilazione delle "tabelle" conferimento alle Commissioni di attribuzioni proprie dei giudici, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 7 della l. 12 giugno 1962 n. 567 in relazione all'art. 102 Cost.. V. 40/1964 D e 40/1964 E.

    Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 2 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 3 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 7 Norme in materia di affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1971

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1962 al 9 marzo 1971. 74 parole tolte, 59 parole aggiunte.

La tolto: Commissione aggiunto: commissione tecnica provinciale, di cui tolto: all'ultimo comma del precedente articolo aggiunto: all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' composta: tolto: del capo dell'Ispettorato aggiunto: dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o tolto: di aggiunto: da un suo rappresentante; tolto: di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori; di aggiunto: dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante; da due rappresentanti dei proprietari che affittano tolto: a imprenditori coltivatori diretti: di aggiunto: fondi rustici; da un rappresentante degli affittuari conduttori; tolto: di due aggiunto: da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori direttitolto: ; di due esperti in materia agraria designati uno dalle Organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle Organizzazioni degli affittuari. La Commissione e' nominata dal prefetto, coi criteri di cui all'articolo 5 della presente legge, ed e' presieduta dallo stessoaggiunto: . I componenti della commissione sono nominati dal prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La commissione e' presieduta dal prefetto o da un vicetolto: - prefetto da lui delegato. Il prefetto puo' delegare la direzione tecnica dei lavori al capo tolto: dell'Ispettorato aggiunto: dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno tolto: dei componenti e aggiunto: ed a maggioranza assoluta dei presenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567~art2 · fonte del testo

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