Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
Abrogato dal 31 dicembre 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
Abrogato dal 31 dicembre 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1985 al 31 dicembre 1994. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, ovvero, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per la vendita, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le dette duplicazioni o riproduzioni, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto e' di rilevante gravita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 1994, N. 685
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-07-20;400~art1 · fonte del testo
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