Art. 4 — Attuazione in via regolamentare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 2005 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 2005, n. 11.
Abrogato dal 2 marzo 2005
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Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 2005, n. 11.
Abrogato dal 2 marzo 2005
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 1998), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in…
Art. 4 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998 · Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 11 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1999 al 2 marzo 2005. 295 parole tolte, 5 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera c). Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti:
tolto: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
tolto: b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. 8.COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. tolto: 5 FEBBRAIO 1999 aggiunto: 11 FEBBRAIO 2005, N. tolto: 25. aggiunto: 11
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-03-09;86~art4 · fonte del testo
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