La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonche' di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformita':

  • a)alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277, nonche' al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393, e ai relativi emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992;
  • b)alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aer- osol, nonche' alla risoluzione B3-268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono; Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In tale ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Alla realizzazione delle attivita' previste dalla presente legge concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici e di ricerca, le universita'. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 25 giugno 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1997

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1993 al 25 giugno 1997. 60 parole tolte.

tolto: c) al regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nonche' al regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo stato di ozono. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-28;549~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari