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Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle comunita' europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformita', alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d' indirizzo. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"; tale dicitura e' completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento. (( Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:

  • a)si riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
  • b)si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
  • c)si da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. )) All'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformita' o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria".

Testo in vigore dal 27 febbraio 1999 al 2 febbraio 2000

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1998 al 27 febbraio 1999. 52 parole tolte, 66 parole aggiunte in 4 capoversi.

… alle Comunita' europee"; tale dicitura e' completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento. tolto: Nella relazione introduttiva del aggiunto: Nell'ambito della relazione al disegno di legge tolto: si da' aggiunto: di cui al comma 2:

aggiunto: a) si riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee tolto: per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative aggiunto: relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italianatolto: . La relazione introduttivaaggiunto: ;

aggiunto: b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

aggiunto: c) si da' partitamente conto delle tolto: direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria aggiunto: ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle tolto: in cui il aggiunto: il cui termine di recepimento scade nel tolto: corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria aggiunto: periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. All'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-03-09;86~art2 · fonte del testo

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