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[1]Il provvedimento di chiusura puo' essere revocato dall'intendente di finanza, su istanza del trasgressore. In tal caso, la revoca e' subordinata al deposito di una somma, da determinarsi dall'intendente, a garanzia del pagamento, secondo i casi, dell'ammontare dell'ammenda, della multa, della pena pecuniaria o della sopratassa, oltre che del tributo e delle spese.
[2]Il provvedimento di chiusura e' revocato d'ufficio, quando l'intendente di finanza ritenga cessati i motivi che lo determinarono.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998
