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[1]Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad emanare le norme necessarie per la determinazione delle riduzioni delle pene pecuniarie. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 gennaio 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]MOSCONI - ROCCO.
[6]Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 806
1Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 806 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, entrera' in vigore il 1° luglio 1931".
Testo in vigore dal 15 luglio 1931 al 1 aprile 1998
