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[1]Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad emanare le norme necessarie per la determinazione delle riduzioni delle pene pecuniarie.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 gennaio 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]MOSCONI - ROCCO.
[6]Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 15 luglio 1931
