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[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto, sara' stabilita la data dell'entrata in vigore della presente legge, e saranno altresi' emanate le disposizioni occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per il suo coordinamento con le singole leggi finanziarie, che saranno all'uopo sottoposte alla necessaria revisione, e con i nuovi Codici penale e di procedura penale quando saranno emanati.
[2]La revisione delle leggi finanziarie sara' effettuata dal Governo sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati nominati dalla relativa Assemblea, i quali restano in carica anche in caso di decadenza del mandato parlamentare.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998
