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Nel caso che nelle leggi finanziarie sia stabilita' una sanzione che non sia una delle pene prevedute dal Codice penale, ne' una delle altre sanzioni indicate negli articoli 3 e 5, la predetta sanzione deve essere considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, avuto riguardo al suo carattere, secondo la distinzione fatta nella presente legge fra sopratassa e pena pecuniaria.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998
