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[1]Per le violazioni prevedute negli articoli 2 e 3 le leggi finanziarie possono stabilire, in aggiunta alle sanzioni ivi indicate, che il trasgressore sia obbligato al pagamento di una sopratassa a favore dello Stato.
[2]La sopratassa e' determinata dalla legge in una somma fissa, corrispondente all'ammontare del tributo ovvero ad una frazione o a un multiplo di esso.
[3]L'obbligazione al pagamento della sopratassa ha carattere civile.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998
