Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Per le violazioni prevedute negli articoli 2 e 3 le leggi finanziarie possono stabilire, in aggiunta alle sanzioni ivi indicate, che il trasgressore sia obbligato al pagamento di una sopratassa a favore dello Stato.

[2]La sopratassa e' determinata dalla legge in una somma fissa, corrispondente all'ammontare del tributo ovvero ad una frazione o a un multiplo di esso.

[3]L'obbligazione al pagamento della sopratassa ha carattere civile.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art5 · fonte del testo

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