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[1]E' in facolta' dell'autorita' competente a provvedere sulla domanda di oblazione di prescrivere che l'istante depositi, a titolo di garenzia, una somma da determinarsi dalla stessa autorita' in misura non superiore alla meta' tra il minimo ed il massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.
[2]Qualora l'istante non esegua il deposito nel termine all'uopo stabilito, la domanda e' respinta.
Entra in vigore il 1 gennaio 2027
