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[1]L'ufficio finanziario, che abbia ricevuto la dichiarazione di opposizione, la trasmette immediatamente all'intendente di finanza che ha emesso il decreto.
[2]Questi, entro dieci giorni dal ricevimento o dalla presentazione al proprio ufficio della dichiarazione di opposizione, trasmette gli atti al procuratore del Re presso il tribunale competente.
[3]L'intendente di finanza puo' chiedere che un funzionario di carriera amministrativa, da lui delegato, sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono la contravvenzione.
[4]Il rappresentante dell'Amministrazione non presta giuramento.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969
