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[1]La legge stabilisce il limite minimo e massimo entro il quale la pena pecuniaria puo' essere applicata.
[2]Nell'applicazione si ha riguardo alla gravita' della violazione e alla personalita' di chi l'ha commessa.
[3]La personalita' del trasgressore e' desunta dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla sua condotta.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998
