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[1]I provvedimenti, con cui si ordina ovvero si revoca la chiusura di un pubblico esercizio o negozio, ovvero di uno stabilimento industriale o commerciale, sono sempre emanati dall'intendente di finanza nell'esercizio delle sue funzioni amministrative. Il decreto e' motivato ed e' immediatamente notificato all'interessato.
[2]Contro il provvedimento di chiusura e' ammesso ricorso nel termine perentorio di giorni cinque al Ministro delle finanze. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.
[3]La decisione del Ministro delle finanze non e' soggetta ad alcun gravame.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998
