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Quando siano in qualsiasi modo trasgrediti gli obblighi, disposti dall'autorita' per la conservazione dei libri, a termini dell'art. 25, l'autore della trasgressione e' tenuto al pagamento di una pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000, salvo l'applicazione delle disposizioni del Codice penale, qualora il fatto costituisca reato.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998
