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[1]In base al processo verbale di constatazione di una contravvenzione di competenza dell'intendente di finanza o della violazione di una norma per la quale sia stabilita una pena pecuniaria, e quando vi sia pericolo nel ritardo, l'intendente puo' chiedere al presidente del tribunale competente l'inscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore, od anche l'autorizzazione di procedere, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo sui beni mobili del trasgressore.3
[2]Le precedenti disposizioni si applicano anche contro le persone e gli enti civilmente responsabili dell'ammenda o delle pene pecuniarie, a norma degli articoli 9, 10 e 12.
[3]Rispetto alle violazioni che costituiscono reato le facolta' indicate nel presente articolo non possono essere esercitate dall'intendente di finanza dopo che sia stata prodotta opposizione contro il decreto di condanna. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del "primo comma dell'art. 26, limitatamente alle parole "di una contravvenzione di competenza dell'Intendente di finanza o" e terzo comma dello stesso articolo".
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 1 aprile 1998
