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[1]Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, non superiore nel massimo a lire mille, il colpevole e' ammesso a pagare, nell'atto della contestazione della contravvenzione, una somma a favore dello Stato pari complessivamente all'ammontare del tributo e della sopratassa e del sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.
[2]Il pagamento estingue il reato e non si fa luogo alla compilazione del processo verbale della contravvenzione.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 31 dicembre 2025
