Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1929 al 31 dicembre 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, non superiore nel massimo a lire mille, il colpevole e' ammesso a pagare, nell'atto della contestazione della contravvenzione, una somma a favore dello Stato pari complessivamente all'ammontare del tributo e della sopratassa e del sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.

[2]Il pagamento estingue il reato e non si fa luogo alla compilazione del processo verbale della contravvenzione.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 31 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari