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[1]Con apposito regolamento speciale, da approvarsi per decreto Reale a proposta dei ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore del lavoro, saranno stabilite le norme per la formazione delle liste che debbono servire all'elezione della Commissione di conciliazione, per la nomina e la funzione della Commissione stessa e per la procedura da osservarsi davanti il tribunale nel caso dell'impugnativa di cui all'art 32.
[2]Gli atti della Commissione di conciliazione e quelli delle parti avanti la medesima e avanti il tribunale sono esenti da tassa bollo e di registro.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
