Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009. 152 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La risoluzione della Commissione, quando e' emessa coll' intervento di tutti i commissari ed adottata ad unanimita', ha gli effetti della sentenza arbitrale ed e' dal pretore resa d' ufficio esecutiva nei modi e termini indicati nell'ultima parte dell'art. 24 del Codice di procedura civile.
tolto: Contro di essa non sono ammesse impugnative avanti l'autorita' giudiziaria; tranne quelle per violazione delle norme fissate per la composizione della Commissione dall' art. 27 e per difetto di giurisdizione.
tolto: In questi casi la parte che intende proporre l'annullamento deve, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione del decreto del pretore che rese la pronunzia esecutiva, proporre la impugnativa con ricorso al tribunale civile del circondario, che decide definitivamente.
tolto: Quando il tribunale dichiara la nullita' della pronunzia della Commissione per violazione delle norme contenute nell' art. 27, avra' luogo un secondo tentativo di conciliazione nei modi e termini e cogli effetti di cui nei precedenti articoli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-06-16;337~art32 · fonte del testo
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