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La parte che si rifiuti indebitamente di proporre alla Commissione l'esame preventivo della controversia insorta, e di cui all'art. 28, non sara' ammessa a far valere i diritti relativi avanti l'autorita' giudiziaria competente, la quale invece puo', su proposta dell'altra parte, dichiararla tenuta alla perdita di tutto o di parte del deposito di cui all'art. 25, oltre al risarcimento dei danni.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
