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[1]La risoluzione della Commissione, quando e' emessa coll' intervento di tutti i commissari ed adottata ad unanimita', ha gli effetti della sentenza arbitrale ed e' dal pretore resa d' ufficio esecutiva nei modi e termini indicati nell'ultima parte dell'art. 24 del Codice di procedura civile.
[2]Contro di essa non sono ammesse impugnative avanti l'autorita' giudiziaria; tranne quelle per violazione delle norme fissate per la composizione della Commissione dall' art. 27 e per difetto di giurisdizione.
[3]In questi casi la parte che intende proporre l'annullamento deve, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione del decreto del pretore che rese la pronunzia esecutiva, proporre la impugnativa con ricorso al tribunale civile del circondario, che decide definitivamente.
[4]Quando il tribunale dichiara la nullita' della pronunzia della Commissione per violazione delle norme contenute nell' art. 27, avra' luogo un secondo tentativo di conciliazione nei modi e termini e cogli effetti di cui nei precedenti articoli.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
