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[1]Della risoluzione della Commissione e' dato avviso alle parti nei modi prescritti dal regolamento. Entro cinque giorni dalla sua pronuncia la risoluzione della Commissione e' a cura del presidente depositata in originale nella cancelleria della pretura coi relativi verbali. Di questo deposito si forma dal pretore e dal cancelliere processo verbale.
[2]Quanto si tratti di controversia di carattere generale il presidente della Commissione ne da' sollecitamente avviso al Consiglio superiore del lavoro, al quale deve in tali casi essere trasmessa copia della risoluzione adottata.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
