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[1]((La Commissione di conciliazione e' composta di nove membri, quattro dei quali (due effettivi e due supplenti) delegati dai conduttori d'opera del Comune, o dei Comuni compresi nella sua circoscrizione, altri quattro (due effettivi e due supplenti) delegati dai lavoratori di risaia locali, ed il nono, che ha l'ufficio di convocare e presiedere la Commissione, eletto d'accordo dai delegati delle parti, e, in caso di dissenso, dal pretore del mandamento al quale spetta pure la nomina dei commissari nel caso di mancata elezione per non intervento degli elettori a due successive adunanze regolarmente convocate.
[2]Nei Comuni in cui per la lavorazione della mondatura e della raccolta e trebbiatura del riso, si verifica una immigrazione di lavoratori, questi, all'inizio dell'una e dell'altra lavorazione, eleggono quattro delegati (due effettivi e due supplenti) appartenti alla propria categoria, i quali fanno parte della Commissione per la durata del periodo di lavorazione in cui sono stati eletti.
[3]Nel caso di mancata elezione per non intervento degli elettori a due successive adunanze regolarmente convocate, la nomina dei delegati e' deferita al pretore del mandamento.
[4]La nomina dei commissari in sostituzione di quelli eletti dalle parti che non accettino l'ufficio, o vi rinunzino, o non siano tosto surrogati dalla parte che li ha eletti, spetta al pretore del mandamento.
[5]La Commissione funziona con cinque membri: e cioe' coll'intervento del presidente, di due delegati dei conduttori di opera e di due delegati dei lavoratori locali ovvero dei lavoratori immigrati, secondo che la controversia (a giudizio del presidente) riguardi gli appartenenti all'una o all'altra categoria di lavoratori. Quando la controversia (a giudizio del presidente) riguardi l'una e l'altra categoria di lavoratori, alla Commissione funzionante parteciperanno un delegato dei lavoratori locali, ed un delegato dei lavoratori immigrati.
[6]Quando la controversia non riguardi i conduttori d'opera, ma verta solamente fra i lavoratori locali ed i lavoratori immigrati, alla Commissione funzionante parteciperanno due delegati dei lavoratori locali e due delegati dei lavoratori immigrati.
[7]I delegati supplenti sostituiscono i delegati effettivi assenti per qualsiasi motivo)).
Testo in vigore dal 11 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
