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Alla Commissione di conciliazione e' deferito l'esame di ogni controversia, di carattere individuale o generale, fra i conduttori e i locatori d'opera, nel territorio del Comune, purche' relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dei patti contrattuali e delle consuetudini in vigore, nei casi nei quali a queste la legge od il contratto si riferiscono.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 11 agosto 1910
