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[1]((In ogni Comune dei territori coltivati a riso, ogni anno e fino alla istituzione dei probiviri agricoli, alle date, nei modi e nei termini fissati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge e' eletta una Commissione di conciliazione.
[2]In caso di provata opportunita' la circoscrizione della Commissione puo', nei modi e termini fissati dal regolamento, per decreto del Ministero di agricoltura, su istanza dei Comuni interessati, estendersi sino a tutti i Comuni compresi in un mandamento.
[3]Alla Commissione di conciliazione e' deferito l'esame d'ogni controversia di carattere individuale o generale fra i conduttori ed i locatori di opera nel territorio di sua competenza, purche' relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dei patti contrattuali o delle consuetudini in vigore.
[4]Alla commissione stessa e' deferito pure l'esame di ogni controversia di carattere individuale o generale fra i locatori d'opera locali e i locatori d'opera immigrati, attinente alla esecuzione dei rispettivi contratti di lavoro)).
Testo in vigore dal 11 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
