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[1]In ogni comune dei territori ove ha luogo la coltivazione del riso, ogni anno e fino alla istituzione dei probiviri agricoli, alle date, nei modi e nei termini fissati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge e dai regolamenti provinciali, e' eletta una Commissione di conciliazione composta di cinque membri, due dei quali delegati dai conduttori d'opera nel Comune, gli altri due scelti dai locatori d'opera locali ed immigrati nel Comune, fra gli appartenenti alle rispettive classi.

[2]Il quinto, che ha l'ufficio di convocare e di presiedere la Commissione, e' eletto d'accordo dalle parti, o dai loro delegati, a comporre la Commissione, ed in caso di dissenso, dal presidente del tribunale del circondario.

[3]La nomina dei commissari in sostituzione di quelli eletti dalli parti, che o non accettino l'ufficio, o vi rinunzino, e non siano tosto surrogati dalla parte che li ha eletti, spetta al presidente del tribunale del circondario.

Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 11 agosto 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-16;337~art27 · fonte del testo

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