Art. 41 — Versamento del contributo volontario
Articolo abrogato dalla l. 31 ottobre 1988, n. 480.
Abrogato dal 27 novembre 1988
Articolo abrogato dalla l. 31 ottobre 1988, n. 480.
Abrogato dal 27 novembre 1988
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1965 al 27 novembre 1988. 63 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il contributo volontario e' versato mensilmente. Qualora, per il periodo di un anno, l'iscritto non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta, la posizione previdenziale viene liquidata ai sensi del precedente articolo 38, salvo che l'iscritto medesimo possa far valere un periodo utile di almeno 15 anni, nel qual caso si applicano le disposizioni del precedente articolo 40.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art41 · fonte del testo
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