Art. 13 — Retribuzione soggetta a contributo. 1. La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita dai seguenti elementi: a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennità di contingenza; b) indennità di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro; c) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive; d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo; e) indennità accessorie e speciali, nonché qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di: 1) indennità sostitutiva del periodo di preavviso; 2) indennità per ferie e riposi non goduti; 3) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 4) indennità di alloggio e indennità di rappresentanza; 5) maggiorazione del servizio all'estero e indennità integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 6) indennità di trasporto connessa ad attività di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare

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La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita dai seguenti elementi:

  • a)stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennita' di contingenza;
  • b)tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive;
  • c)((Indennita' accessorie e speciali nonche' qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad eccezione dell'indennita' sostitutiva del periodo di preavviso e dell'indennita' per ferie non godute)).

Testo in vigore dal 1 settembre 1973 al 27 novembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 settembre 1973. 5 parole tolte, 24 parole aggiunte.

c) tolto: indennita' aggiunto: Indennita' accessorie e specialitolto: , nonche' qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme tolto: sulla assicurazione generale obbligatoria aggiunto: sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad eccezione dell'indennita' sostitutiva del periodo di preavviso e dell'indennita' per ferie non godute.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art13 · fonte del testo

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