Art. 91 — Giudice competente in ordine alle misure cautelari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1989 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Testo in vigore dal 5 agosto 1989 al 21 marzo 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 200/1991

    Altra decisione
    2 maggio 1991

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 279 c.p.p. · Art. 299 c.p.p. · Art. 91 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 302 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art91 · fonte del testo

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