Art. 68 — Formazione e revisione dell'albo dei periti

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[1]1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 e' tenuto a cura del presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati. 2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo. 3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 28/09/1989, n. 227 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 5 agosto 1989 al 21 marzo 1998

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