Art. 45-bis — Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 2017 al 22 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

1. ((...)) la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza ((nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater)). 76 2. La partecipazione a distanza e' ((comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio)) unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice. 76 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 ((, 4-bis)) e 6. 27 33 76

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 gennaio 1998, n. 11

27

La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia dal 31 dicembre 2000.

33

La L. 7 gennaio 1998, n. 11, come modificata dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le modifiche dalla stessa introdotte hanno efficacia dal 31 dicembre 2002.

L 23 giugno 2017, n. 103

76

La L 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 81) che "Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonche' di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 3 agosto 2017 al 22 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 2000 al 3 agosto 2017. 26 parole tolte, 27 parole aggiunte.

1. tolto: Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,aggiunto: ... la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza aggiunto: nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 2. La partecipazione a distanza e' tolto: disposta dal giudice con ordinanza o aggiunto: comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio tolto: con decreto m vato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4aggiunto: , 4-bis e 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L 23 giugno 2017, n. 103

    La L 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 81) che "Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonche' di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art45bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari