1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

Testo vigente dal 1 luglio 2002

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 67/2004

    Questione infondata
    12 febbraio 2004

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 200…

    Art. 32 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 17 Disposizioni in materia di difesa d'ufficio · Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 299/2003

    Questione inammissibile
    26 settembre 2003

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma 2, e 32-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), ora sostituiti dagli artt. 116 e 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni…

    Art. 32 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 32-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 117 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2001 al 1 luglio 2002. 94 parole tolte, 22 parole aggiunte.

tolto: (Recupero dei crediti professionali)1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese. 2. tolto: Al difensore d'ufficio e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. 3. tolto: Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art32 · fonte del testo

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